L’emersione anticipata della crisi aziendale potrà essere oggetto, in un futuro prossimo, di specifiche procedure di allerta stimolate inter alia da Agenzia delle Entrate ed Agenti per la Riscossione.

Lo schema di disegno di legge delega relativo alla riforma della disciplina delle crisi d’impresa approvato dal Consiglio dei Ministri specifica le modalità operative ponendo a carico degli organi di controllo societari, del revisore legale, di creditori qualificati, come l’Agenzia delle Entrate, gli Agenti della Riscossione delle imposte e gli enti previdenziali determinati obblighi di segnalazione1.

Il testo elaborato dalla Commissione Rordorf2 esplicita l’esigenza di introdurre procedure di allerta e composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori; tant’è che l’allerta sarà gestita tramite il coinvolgimento degli organismi di composizione della crisi che convocheranno il debitore.

Tali obblighi di segnalazione emergerebbero a seguito di rilevanti indizi di difficoltà finanziaria (perdurare di inadempimenti di importo rilevante) dell’impresa e si intendono volti all’ingresso anticipato in procedura dell’imprenditore in crisi.

L’impostazione risulta aderente agli impulsi europei di consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l’insolvenza e proseguire l’attività3massimizzando il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l’economia in generale.

L’emersione anticipata della crisi d’impresa appare quindi un tema di indubbia centralità e intimamente legato alle difficoltà finanziarie dell’impresa. Inoltre costituisce l’oggetto di specifiche procedure di segnalazione da parte di Agenzia delle Entrate e Agenti della Riscossione delle Imposte e gli Enti Previdenziali che, se non azionate, comporterebbero l’inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari i soggetti.

Invero le procedure di allerta, che consentono l’emersione anticipata della crisi d’impresa,genererebbero la conservazione del valore4, pure in ottica squisitamente aziendalistica.

Continua tuttavia a sfuggire una definizione giuridica di crisi d’impresa chiara5 compatibile con la letteratura aziendalistica anche se il provvedimento citato auspica l’introduzione di una definizione dello stato di crisi, intesa peraltro come probabilità di futura insolvenza (avvicinandosi quindi alla cultura aziendalistica).

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